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giurisprudenza

Commette il reato di appropriazione indebita l’Avvocato che trattiene per sé somme consegnategli dal cliente per adempiere a delle incombenze legali (Cass., Sez. II Pen., 4 febbraio 2014, n. 5499)

Con questa decisione la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha avuto la possibilità di confermare un principio ormai granitico in giurisprudenza (cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 46256/2013, in Il Foglio del Consiglio del 07/01/2014), secondo il quale l'esercente della professione forense, che trattenga per sé delle somme ricevute dal cliente per svolgere attività legali, è responsabile del delitto di appropriazione indebita, punito e previsto dall'art. 646 c.p. .
Per vero, il reato in esame risulta consumato anche qualora il professionista sia creditore verso il cliente per altri incarichi professionali espletati; le uniche esimenti che può addurre il difensore legale sono la dimostrazione dell'esistenza del credito, unitamente alla sua esigibilità ed il suo preciso ammontare.
 
a cura di Devis Baldi

Allegato:
5499-2014