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giurisprudenza

Non sono soggetti a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense i redditi non riconducibili all’esercizio della professione forense (Cass., Sez. Lav., 11 marzo 2013, n. 5975)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ripercorre la propria giurisprudenza in tema di contribuzione da parte degli avvocati e riafferma quindi i seguenti principi: a) oggetto dell'imposizione di cui all'art. 11 della L. n. 576/1980 sono soltanto i redditi prodotti dallo svolgimento dell'attività professionale, restandone invece esclusi quelli che non sono riconducibili all'esercizio della professione forense in quanto prodotti nell'esercizio di attività che rimangono, rispetto ad essa, del tutto estranee; b) debbono ricondursi all'esercizio della professione forense anche le prestazioni di attività contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune. In applicazione dei suddetti principi di diritto la Suprema Corte di Cassazione, confermando sul punto la statuizione della Corte d'Appello, ha ritenuto che nel caso specifico, sulla base degli elementi di fatto emersi nel giudizio di merito, l'attività di consigliere di amministrazione svolta dall'avvocato non fosse ricollegabile all'esercizio della professione forense e dunque che i relativi redditi non potessero essere sottoposti a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Ha conseguentemente rigettato il ricorso da quest'ultima proposto.

a cura di Silvia Ventura

Allegato:
5975-2013