Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La notificazione per pubblici proclami non vale a sanare errori nell’individuazione della parte da convenire (Corte d’Appello Firenze, Sez. I, 24 aprile 2013, n. 624)

Nel caso di specie più attori promuovevano un giudizio teso a sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione di alcuni beni immobili nei confronti di una pluralità di destinatari, per alcuni dei quali veniva richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. La notifica veniva autorizzata dal Tribunale poiché era sconosciuta la residenza dei convenuti così citati. A seguito dell'accertamento in primo grado dell'avvenuto acquisto della proprietà in capo agli attori, gli eredi di alcuni dei convenuti nei cui confronti era stata eseguita la notifica, ma deceduti molto prima della stessa, proponevano appello avverso tale sentenza, chiedendo alla Corte d'Appello che ne venisse dichiarata la nullità, deducendo l'inesistenza della notifica così avvenuta e quindi la mancata instaurazione del contraddittorio in primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. La Corte, citando un precedente della Cassazione, afferma che in tema di notificazione per pubblici proclami, la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto soltanto quando tale tipo di notificazione è giustificata dall'elevato numero dei destinatari e non nell'altra ipotesi contemplata dall'art. 150 c.p.c., cioè quando sia conseguente a difficoltà nell'identificazione di tutti i possibili destinatari. Nella fattispecie i convenuti, nell'atto introduttivo del giudizio, erano stati individuati con nome e cognome ed era sconosciuta soltanto la loro residenza; ne deriva che, nel caso in esame, non può ricorrere la seconda ipotesi menzionata dalla Suprema Corte. La Corte d'Appello afferma infatti che gli attori, avendo individuato i destinatari, ben avrebbero potuto accertarne il decesso e identificare gli eredi. Nel dichiarare la nullità della sentenza impugnata il collegio afferma che nel caso in cui sia possibile identificare i soggetti legittimati a contraddire – ipotesi che ricalca il caso de quo- il tipo di notificazione – per pubblici proclami- non può sanare errori che la parte attrice ha commesso nella preliminare individuazione dei soggetti da convenire.

a cura di Elena Parrini