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giurisprudenza

Non vi è responsabilità professionale per l’avvocato colpevole di una condotta omissiva se l’errore commesso, ancora rimediabile, viene reiterato dal secondo professionista chiamato a porvi rimedio (Cass., Sez. III, 20 aprile 2012, n. 6277)

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento, pronunciandosi in materia di responsabilità professionale, in applicazione dei principi vigenti in tema di nesso causale, appronta una soluzione pratica ed interessante. La Suprema Corte ritiene infatti che non possa ravvisarsi alcuna responsabilità professionale in capo all’avvocato colpevole di un’ omissione, qualora l’avvocato successivamente chiamato a rimediare l’errore, omettendo di proporre l’unica azione ancora possibile ed utile in questo senso,  di fatto “cristallizzi” il danno patito dal cliente. L’omissione del secondo professionista in questo caso rappresenta invero unica causa sopravvenuta del danno patito ed erroneamente lamentato nei confronti del primo avvocato. Nel caso di specie il primo avvocato aveva omesso la costituzione in mora ex art. 22 della legge n. 990/69 dei responsabili del sinistro che aveva causato la morte della congiunta dei propri clienti, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’azione proposta nei confronti del conducente e del proprietario dell’autotreno investitore. In seguito gli attori si rivolgevano ad un secondo legale il quale, invece di riproporre ex novo l’azione non ancora prescritta, proponeva appello avverso la pronuncia di inammissibilità di primo grado, con ciò precludendo definitivamente agli attori la possibilità di trovare ristoro. Questi proponevano quindi azione risarcitoria nei confronti del primo avvocato, azione rigettata nel merito sia in primo che in secondo grado. La Corte di Cassazione conferma la pronuncia emessa in grado di appello e ritiene che la scelta di non riproporre l’azione risarcitoria, ancora possibile in quanto non prescritta, da parte del secondo avvocato, rappresenti di per sé unica causa dei danni lamentati dagli attori erroneamente nei confronti del primo avvocato, il cui errore rimane invece privo di efficacia causale.

a cura di Silvia Ventura