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giurisprudenza

Mancata restituzione del fascicolo di parte e smarrimento del fascicolo d’ufficio: effetti giuridici (Cass., Sez. II, 26 aprile 2012, n. 6522)

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione, ribadendo il proprio orientamento consolidato sul punto, ha evidenziato che la restituzione del fascicolo di parte che, ai sensi dell’art. 169 c.p.c., deve essere effettuata al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale, configura non un obbligo, bensì un onere la cui inosservanza determina effetti giuridici diversificati.
Nel caso la mancata restituzione sia volontaria, il giudice, attribuendo a tale comportamento l’implicita rinuncia della parte ad avvalersi della documentazione prodotta, decide allo stato degli atti, sulla scorta delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, in ossequio al principio dispositivo delle prove. Qualora, al contrario, il fascicolo vada smarrito o venga sottratto, sta al giudice valutare la rilevanza dei documenti mancanti ai fini del decidere e può disporre, eventualmente, la ricerca del fascicolo senza tuttavia che l’omessa ricerca comporti alcuna nullità, non essendo tale sanzione prevista dalla legge, come postulato dall’art. 156 c.p.c.
La Suprema Corte affrontando altresì la problematica relativa allo smarrimento del fascicolo d’ufficio, sottolinea come tale ipotesi non determini l’estinzione del processo, in mancanza del necessario presupposto costituito dalla formale interruzione, comportando solamente una fase di quiescenza del procedimento, ai sensi dell’art. 298 c.p.c..
 

a cura di Guendalina Carloni