In caso di raccomandata, ai fini della validità della comunicazione, è sufficiente che essa sia giunta all’indirizzo di colui al quale era destinata e non comporta nullità la circostanza che l’avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia stato sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma di cui non risulti la qualità o la relazione con il destinatario, o che la sottoscrizione sull’avviso sia illeggibile; pertanto, una volta che la raccomandata sia stata recapitata all’indirizzo corretto, spetta al destinatario la prova della carenza di sua colpa nella percezione del contenuto della raccomandata stessa.
a cura di Andrea De Capua