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giurisprudenza

L’avvocato definito dal cliente “cattivo pagatore” non è ingiuriato nè diffamato (Cass., Sez. V penale, 11 febbraio 2013, n. 6693)

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, Sezione V° Penale, dichiarando inammissibile il ricorso avanzato, conferma la sentenza di appello del Tribunale di Roma, con la quale il Giudice di secondo grado aveva prosciolto un ex cliente di un avvocato dai reati di ingiuria e diffamazione, a cui era stato condannato dal Giudice di Pace.
Questi, avendo ottenuto nei confronti del legale, una sentenza di condanna al risarcimento del danno per l’importo di € 23.000,00, oltre spese legali, per responsabilità professionale dello stesso, una volta divenuta esecutiva e dopo aver notificato il precetto, aveva inviato una lettera sia al legale, sia alla Banca d’Italia, nella quale aveva definito ‘cattivo pagatore’ l’avvocato.
Il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza del Giudice di Pace della Capitale, che lo aveva condannato per i reati di ingiuria e diffamazione in danno del legale, lo assolveva con la formula ‘perché il fatto non costituisce reato’, per l’esimente della provocazione.
Dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione, per mancanza della procura speciale in capo al difensore della figlia del legale, la parte soccombente veniva condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
                                                                                                                                                                                                                                       
a cura di Lapo Mariani