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giurisprudenza

Se l’avvocato indica la PEC, la notifica deve essere on line (Cass., Sez. VI, Ord., 18 marzo 2013, n. 6752)

Nella ordinanza interlocutoria in commento la Suprema Corte di Cassazione chiarisce l’attuale rilevanza giuridica della PEC nell’ambito del processo civile affermando che, quando l’avvocato indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica non deve più essere effettuata presso la cancelleria, bensì presso l’indicata casella PEC.
Nel caso di specie si tratta di un decreto di fissazione dell’udienza con relazione del giudice relatore che era stato notificato, giustappunto, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, nonostante che il legale del ricorrente avesse correttamente indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Orbene, nell’ordinanza in commento, la Corte dà atto della irritualità della notifica statuendo la necessità che la notifica avesse avuto luogo a mezzo di posta elettronica certificata o, nell’impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell’art. 136, comma 3, c.p.c.
La Suprema Corte rinvia quindi il processo a nuovo ruolo per consentire la rituale notifica.
                                                                                                                                                                                                                          

a cura di Silvia Ammannati