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giurisprudenza

La dichiarazione del difensore sul valore della causa, finalizzata alla determinazione del contributo unificato, è irrilevante per la determinazione dell’effettivo valore della stessa (Cass., Sez. II, 4 maggio 2012, n. 6765)

 La Corte di Cassazione con la sentenza in commento si pronuncia in materia di determinazione del compenso professionale. Dopo aver chiarito che per la determinazione del valore delle azioni di riduzione, in mancanza di normativa espressa debba ritenersi applicabile, per analogia, la disciplina dettata per le causa di divisione ereditaria, afferma il seguente rilevante orientamento, peraltro già espresso in precedenti pronunce (Cass. n. 4994/2008 e n. 5714/2007): la dichiarazione di valore della causa relativa alla determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria ed è ininfluente sull’effettivo valore della domanda. La Suprema Corte esclude altresì che il valore indeterminabile della causa possa desumersi dal carattere autonomo e configgente delle domande proposte, come sostenuto nel provvedimento impugnato e dal contro ricorrente. Così, facendo applicazione dei criteri stabiliti dal codice di rito (artt. 10 e 15 c.p.c.) e dall’allora vigente D.M. n. 127/2004 (art. 6), la Corte di Cassazione ribadisce che per la liquidazione degli onorari a carico del cliente deve aversi riguardo al valore effettivo della controversia  e che questo è rapportato al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti, cosicché nell’ambito di ciascuna domanda i capi che non siano alternativi o subordinati vanno sommati fra loro, non potendo la domanda di valore indeterminabile assorbire le altre di valore determinato. Nel caso in esame la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso presentato dall’Avvocato avverso l’ordinanza del Tribunale, ritenendone errata la motivazione laddove ometteva di verificare, previa compiuta individuazione e qualificazione delle domande, se dalla documentazione in atti emergesse la determinabilità del valore alla stregua dei principi espressi – potendo la causa essere ritenuta di valore indeterminabile solo ove la determinabilità stessa non risultasse possibile – cassava il provvedimento con rinvio.

a cura di Silvia Ventura