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giurisprudenza

Cancellerie e segreterie giudiziarie aperte al pubblico per cinque ore nei giorni feriali. La norma ha «contenuto assolutamente vincolante». Interpretazione valida per gli uffici di tutta Italia (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 798)

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso promosso dall’Ordine degli Avvocati di Roma avverso una Pronuncia del Tar Lazio. In particolare, il Tar Lazio aveva ritenuto legittimo un decreto del presidente Vicario del Tribunale di Roma con il quale venivano fissati gli orari di apertura al pubblico degli Uffici e delle Cancellerie del settore civile dalle ore 09,00 alle ore 12.00, ad eccezione del ruolo delle Esecuzioni la cui apertura veniva prolungata sino alle 13.00.
Il Consiglio di Stato, però, ha ritenuto tale decreto illegittimo, in quanto emesso in violazione all’art. 162, 1° comma L. 1196/1962 che disciplina “l’ordinamento del personale delle cancellerie E segreterie giudiziarie e dei dattilografi”.
Più precisamente, il Consiglio di Stato ha testualmente chiarito che”… ai capi degli uffici giudiziari spetta il potere regolamentare di stabilire l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie e segreterie, ma sempre nell'osservanza del limite della durata dell'orario di apertura di cinque ore giornaliere, come previsto dal citato art.162….in altri termini, la previsione legislativa in rassegna ha un contenuto assolutamente vincolante, tale da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine ad una opzione di durata oraria giornaliera di apertura al pubblico degli uffici giudiziari diversa da quella fissata direttamente ed inequivocabilmente dal legislatore nazionale…D'altra parte il regime giuridico di rango legislativo applicabile all'orario di apertura degli uffici in questione si pone in linea con la regola della riserva di legge prevista in materia dall'art.97 Cost. … e, com'è noto, il principio di riserva di legge impone da un lato che la disciplina di una certa materia sia demandata alla fonte legislativa e dall'altro lato che fonti " normative" diverse non possono intervenire sugli oggetti riservati alla legge.”
Tale pronuncia, dunque, ha una portata molto più vasta di quella apparentemente riferibile al solo Tribunale di Roma, considerato, appunto, che l’art. 162, 1° comma L. 1196/1962 è “… una previsione con una valenza uniforme per tutte le cancellerie e segreterie giudiziarie presenti sull'intero territorio italiano”.

Del potenziale impatto che tale sentenza potrebbe avere sull’organizzazione dei Tribunali ne è stato sin da subito consapevole lo stesso Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, tanto che, con lettera del 26 febbraio 2014, ha sottoposto la questione al Ministro della Giustizia, osservando come “… la succitata decisione del Consiglio di Stato impone di procedere il più rapidamente possibile alla reintegrazione dell’organico, al fine di garantire la piena funzionalità del Tribunale di Firenze”; negli stessi termini si sono pronunziati tutti gli altri Consigli dell’Ordine del nostro Distretto.

Sempre sotto tale profilo, preme precisare come il Presidente della Corte di Appello di Firenze, richiamata espressamente la sentenza in commento, abbia decretato, con provvedimento depositato il 17 marzo 2014, che “… per l’anno 2014 le Cancellerie Civili, Penali e della Sezione Lavoro saranno aperte al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal Lunedì al sabato”. Del pari, il Presidente del Tribunale di Firenze, pur non facendo espresso riferimento alla pronuncia del Consiglio di Stato, ha disposto con il decreto nr. 38 del 21 marzo 2014 che “… dal 25 marzo 2014 le cancellerie civili e penali saranno aperte al pubblico il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00”.

A completamento di queste brevi osservazioni, si rileva, infine, come il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, con circolare n. 9/14 del 24 marzo 2014, abbia comunicato ai propri iscritti l’avvenuta pubblicazione sul sito dell’Ordine dei suddetti decreti del Presidente Ognibene e del Presidente Drago.

 

a cura di Marco Ferrero