Lo ha stabilito la Cassazione nell'ordinanza in epigrafe, ritenendo inammissibile un ricorso, poiché proposto oltre i termini, che, nel caso di specie, decorrevano dalla trasmissione di un'ordinanza a mezzo fax. I ricorrenti lamentavano di non aver ricevuto alcuna comunicazione, neppure via telefax, ma di essere stati informati soltanto mediante un controllo in cancelleria; tuttavia dalle copie fotostatiche risultava l'invio dei fax ai difensori con esito positivo "ok". La Cassazione, come già in precedenza affermato, ha ribadito che il telefax rientra tra le modalità di comunicazione alla parte del biglietto di cancelleria; una volta dimostrato l'inoltro del documento al numero corrispondente a quello del destinatario, sarà quest'ultimo a dover dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione.
a cura di Elena Parrini