Nel caso di specie il CNF ha applicato la sanzione disciplinare della censura poichè la condotta dell'avvocato, descritta in epigrafe, integra la fattispecie di cui all’art. 51 del codice deontologico (adesso art. 68). Le Sezioni Unite hanno peraltro aggiunto che l'illecito si configura anche se non vi è la prova del conferimento dell'incarico, essendo sufficiente che l'avvocato abbia prestato assistenza e svolto un'attività di consulenza in favore di uno dei coniugi in controversie successive tra i medesimi.
a cura di Elena Parrini