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giurisprudenza

Illecito disciplinare per l’avvocato che autentica firme di persone a lui sconosciute (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8079)

E’ sanzionabile la condotta dell’avvocato che autentica firme apposte in sua assenza in calce a procure e quietanze rilasciate da persone a lui sconosciute in relazione a sinistri stradali mai avvenuti. Il C.N.F., la cui decisone è stata confermata dai giudici di legittimità, ha precisato che benché il legale non fosse consapevole delle truffe commesse dal carrozziere che gli procurava i numerosi incarichi, tuttavia egli si era posto nella condizione di non poter verificare la liceità delle pretese per le quali aveva li aveva assunti, e pertanto la sua condotta aveva consentito a terzi di perseguire i risultati delle truffe ai danni degli istituti assicurativi.
Per di più, l’ignoranza di tali truffe, nell’ambito di un settore nel quale la truffa alle assicurazioni costituisce fatto notorio, non escludeva la responsabilità per i comportamenti tenuti in violazione delle norme deontologiche che impongono all’avvocato, cui è conferito il potere di autenticare la firma apposta in calce alla procura, di conoscere personalmente il cliente e di accertarne dati anagrafici e volontà.
 

a cura di Guendalina Carloni