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giurisprudenza

Illegittima la riduzione dell’onorario al penalista che non ha preso parola in udienza (Cass., Sez. II, 23 maggio 2010, n. 8167)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha accolto il ricorso di un avvocato penalista al quale, con decreto di liquidazione degli onorari per patrocinio a spese dello Stato, era stata negata l’integrazione per lo svolgimento di attività difensiva prevista dal punto 6.2 della Tabella C di cui al D.M. n. 127 del 2004, in quanto non risultava che il difensore avesse preso la parola in alcune udienze di trattazione e discussione. La Suprema Corte ha precisato che suddetta integrazione è dovuta al penalista anche laddove questi, pur assistendo attivamente all’udienza, decida di non intervenire espressamente. La condotta silente del difensore, infatti, in quanto anch’essa espressione di una strategia processuale ben definita nella quale si sostanzia la garanzia costituzionale del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio nel processo penale, non costituisce deroga al dovere del giudice di liquidare i compensi professionali in applicazione dei minimi tariffari e dei criteri stabiliti dalla Tabella C di cui al D.M. n. 127 del 2004.

a cura di Elena Turchini