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giurisprudenza

Esame di avvocato: il giudizio della commissione è sindacabile dal giudice amministrativo, se manifestamente illogico (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2012, n. 8412)

Nella presente decisione le Sezioni Unite affrontano il tema dell’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo, in relazione alle valutazioni tecniche delle commissioni di esame di avvocato.
La sentenza ha ad oggetto il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia avverso una decisione del Consiglio di Stato, confermativa  di una sentenza del T.A.R.  Calabria che aveva accolto il ricorso di un candidato contro la propria esclusione dagli esami orali di abilitazione alla professione di avvocato.
Secondo il Ministero, il giudice amministrativo – che aveva accolto il ricorso dopo aver riscontrato l’assenza dei presupposti (presenza di errori grammaticali ed incoerenza della forma in relazione alla tipologia dell’atto giudiziario oggetto d’esame) su cui si era fondato il giudizio di esclusione della commissione – avrebbe espresso una valutazione tecnico-giuridica, così sconfinando nella sfera riservata all’Amministrazione.     
Le Sezioni Unite respingono il ricorso affermando che, in materia di esami e concorsi pubblici, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti in base ai quali è stato formulato il giudizio sull’elaborato oggetto di valutazione: secondo la Cassazione, infatti, la valutazione effettuata dalla commissione esaminatrice non può essere discrezionale, ma deve accertare (senza ponderazione di interessi o potestà di scegliere soluzioni alternative), secondo criteri oggettivi e scientifici preventivamente individuati dalla legge, il possesso di requisiti di tipo attitudinale – culturale dei candidati, la cui sussistenza o insussistenza deve essere giustificata.  
Nel caso di specie, il giudice amministrativo si era limitato ad accertare  l’inesistenza dei presupposti in base a cui la commissione esaminatrice aveva valutato negativamente l’elaborato scritto del candidato ricorrente; era quindi rimasto nell’ambito del proprio potere giurisdizionale e, in particolare, aveva ritenuto sussistente il vizio di eccesso di potere contestato dal candidato escluso.
a cura di Andrea De Capua