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giurisprudenza

Le Sezioni Unite della Suprema Corte dirimono il contrasto nell’individuazione dell’Amministrazione che deve essere invocata in giudizio dall’avvocato nel caso di un contenzioso in merito all’adeguatezza o meno del pagamento per il gratuito patrocinio (Cass., Sez.Un., 29 maggio 2012, n. 8516)

Il caso esaminato è quello di un avvocato che difende una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio penale. All'esito, il legale presenta al giudice la propria notula per l'opera svolta e la notula viene liquidata ma riducendo l'ammontare dei diritti e degli onorari di avvocato, senza specificare le voci della tariffa professionale ridotte e senza fornire un'adeguata motivazione in merito alla supposta semplicità del provvedimento penale patrocinato dal richiedente la liquidazione. Avverso tale provvedimento di rigetto l'interessato propone opposizione al Presidente del Tribunale, ma l'opposizione viene respinta e, perciò, il legale avanza ricorso per Cassazione instaurando il contraddittorio contro l'Agenzia delle Entrate e contro il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. La Cassazione con la sentenza in esame, esclude la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate e afferma quella del Ministero della Giustizia. Infatti, è sul bilancio del Ministero di Via Arenula che “viene a gravare l’onere degli esborsi correlativi”. I Giudici affermano il seguente principio di diritto: “Posto che il procedimento di opposizione ex articolo 170 D.P.R. n. 115/2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini del giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui all’articolo 170 D.P.R. n. 115/2002 e che, nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’erario, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria”.

a cura di Matteo Cavallini