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giurisprudenza

Il Codice Deontologico, nella parte in cui prevede che l’avvocato-mediatore deve rispettare gli obblighi previsti dalla normativa in materia di mediazione solo se essi non contrastino con le previsioni del Codice stesso, è illegittimo (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III quater, 29 ottobre 2012, n. 8858)

Il Codice Deontologico ha natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi. Pertanto, le disposizioni del Codice, che nel sistema delle fonti sono certamente di rango subordinato alla normativa primaria, non hanno la forza di prevalere sulle norme primarie con esso contrastanti.
Con questa motivazione il Giudice amministrativo ha accolto il ricorso proposto contro l’art. 55bis del Codice Deontologico e lo ha annullato nella parte in cui prevedeva che “l’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice”: la previsione, infatti, era formulata in modo tale da imporre all’avvocato-mediatore di subordinare il rispetto di diposizioni di fonte legale e regolamentare (il d.lgs. n. 28/2010 e il d.m. 180/2010, in materia di mediazione) ad una preventiva verifica di compatibilità delle stesse con le previsioni del Codice.
a cura di Andrea De Capua