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giurisprudenza

La procura alle liti sottoscritta con il c.d. crocesegno non può essere autenticata dal difensore (Cons. di Stato, Sez. IV, 13 febbraio 2013, n. 908)

Con la pronuncia in rassegna anche il supremo giudice amministrativo si conforma all'orientamento della Corte di Cassazione, stando al quale devesi rilevare la carenza di valido mandato ad litem allorchè in luogo della sottoscrizione sia apposto il c.d. crocesegno, in quanto questo non è suscettibile di autenticazione da parte del difensore (secondo Cass. Sez. Lav., 16 aprile 2004, n. 7305 "una procura alle liti sottoscritta con crocesegno o priva del tutto di sottoscrizione non è suscettibile di autenticazione né da parte del difensore, ove rilasciata in calce o a margine dell'atto giudiziale, né, ove rilasciata con atto separato, da alcun pubblico ufficiale (nella specie, impiegato comunale), atteso che la sottoscrizione, essendo indispensabile ai fini dell'individuazione dell'autore del documento e costituendo un elemento essenziale dello stesso, deve risultare da segni grafici che indichino, anche in forma abbreviata, purché decifrabile, le generalità del soggetto che conferisce la procura e non è integrata, pertanto, da un segno di croce vergato, ancorché in presenza di testimoni, al posto della firma"; nello stesso senso, Sez. Lavoro, 19 agosto 2004, n. 16226, e per più risalente affermazione Cass., Sez. II, 14 maggio 1994, n. 4178).
 

a cura di Alessandro Iandelli