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giurisprudenza

A seguito della recente novella del d.p.r. 115/2002, è dovuto un ulteriore contributo unificato, in caso di rigetto dell’impugnazione: interpretazione della norma transitoria (Trib. Firenze, 12 marzo 2014)

L’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha introdotto, all’art. 13, comma 1quater del d.p.r. 115/2002, l’obbligo di corrispondere, in caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, un ulteriore contributo unificato dello stesso importo di quello già versato per l’impugnazione stessa, si applica soltanto alle impugnazioni relative a giudizi avviati in primo grado dopo il 31 gennaio 2013.
L’art. 1, comma 18, delle predetta legge, infatti, nella parte in cui stabilisce che la disposizione di cui al comma precedente si applica “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge”, cioè al 1 gennaio 2013, non si riferisce ai “procedimenti di impugnazione”, ma all’intero procedimento civile, unitariamente inteso; l’espressione “procedimenti” è, in altri termini, sinonimo dell’espressione “giudizi”.
 
a cura di Andrea De Capua