Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Abogados, l’abilitazione all’esercizio della professione forense innanzi alle Corti superiori spagnole non vale per la Cassazione (Cass., Sez. I Pen., 16 giugno 2015, n. 25210)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 613 c.p.c. per essere stato lo stesso presentato da un difensore non iscritto nell’apposito albo speciale. L’imputata ha precisato che il proprio difensore, pur non iscritto all’albo dei Cassazionisti, era abilitato al patrocinio in ragione delle disposizioni di cui all’art. 8 della L. n. 31 del 1982, in quanto iscritto, altre che all’ordine degli avvocati di Foggia, anche al collegio de advocat di San Feliu de Llobregat, con conseguente dell’abilitazione all’esercizio della professione forense innanzi al Tribunale supremo spagnolo. La Corte di Cassazione ha tuttavia osservato che l’atto di gravame è stato proposto dal difensore in qualità di iscritto nell’albo del Foro di Foggia e che, pertanto, avrebbe dovuto essere iscritto, per esercitare di fronte alle magistrature superiori, nel relativo albo speciale. Si è altresì precisato che se il difensore avesse voluto far valere l’abilitazione professionale conseguita in Spagna, avrebbe dovuto dimostrare la sua iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti che postula, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 96 del 2001, l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo dei Cassazionisti.

A cura di Leonardo Cammunci.