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giurisprudenza

Agli avvocati stabiliti non è richiesta la condotta specchiatissima (Cass., Sez. Un., 4 marzo 2016, n. 4252)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, tornano ad affrontare il tema dei requisiti necessari per ottenere in Italia, l’iscrizione all’interno del registro degli avvocati ‘stabiliti’.
Questa pronuncia in particolare, si distingue per escludere espressamente l’esercizio di un sindacato del Consiglio territoriale richiesto, sull’esistenza delle condizioni prescritte dall’ordinamento nazionale forense, essendo sufficiente, sostengono gli ermellini, per l’avvocato cittadino di uno stato membro, al fine di ottenere l’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati ‘stabiliti’, all’interno all’albo degli avvocati territorialmente competente, il solo possesso dei requisiti previsti all’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 96 del 2001.

A cura di Lapo Mariani