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giurisprudenza

Ai fini dell’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato per la separazione giudiziale rilevano anche i redditi dei figli conviventi (Cass., Sez. II, 14 dicembre 2017, n. 30068)

La vicenda in esame trae origine da un provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trento che -in via anticipata e provvisoria- ammette una donna al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al procedimento di separazione giudiziale promosso nei suoi confronti dal marito.

Senonché, nel corso del procedimento, il giudice della causa di separazione -pendente davanti al Tribunale di Trento- riceve dall’Agenzia delle entrate una nota informativa, la quale evidenzia che nell’anno successivo alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato i redditi complessivi del nucleo familiare convivente -anche senza tener conto dei redditi del marito dato l’interesse confliggente, ma considerando i redditi del figlio maggiorenne convivente- avevano superato la soglia di reddito prevista dall’articolo 76 del T.U. sulle spese di giustizia.

In virtù di ciò, il giudice revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma avverso il provvedimento la signora propone ricorso per Cassazione, invocando l’applicazione del comma quarto dell’art. 76 (il quale stabilisce che si considerano soltanto i redditi personali di chi richiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando la causa ha ad oggetto diritti della personalità, oppure qualora gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare convivente).

Sostiene infatti la difesa della ricorrente che le cause di separazione hanno ad oggetto diritti della personalità, e inoltre che in tali cause il conflitto di interessi non sussiste soltanto tra i coniugi ma anche tra coniugi e figli, in quanto questi -qualora siano maggiorenni, ma ancora conviventi- potrebbero avere interesse all’unità familiare (e quindi opporsi a una pronuncia di separazione), oppure avere comunque un diverso interesse alle condizioni di separazione.

La Corte rigetta il ricorso, affermando -in modo lapidario- che le cause di separazione non hanno ad oggetto diritti della personalità, e che non sussiste conflitto di interessi tra i coniugi e figli in quanto questi sono privi di ogni legittimazione processuale rispetto alle azioni giudiziali di separazione -che hanno natura strettamente personale e perciò sono riservate ai coniugi-, e in quanto il consenso dei figli non incide sull’accoglimento della domanda di separazione.

Da segnalare, però, è che non mancano precedenti sentenze (tra cui Cass. Civ., Sez. I, 09/10/2007, n. 21099) che -seppur fuori dal tema del patrocinio a spese dello Stato- hanno invece qualificato espressamente il diritto alla separazione come diritto della personalità; e che è pacifico in giurisprudenza (v. ex multis  Cass. Civ., Sez. I, 19/03/2012, n. 4296) che il figlio maggiorenne, pur essendo privo della legitimatio ad causam, può comunque intervenire nel giudizio di separazione dei genitori per far valere il proprio diritto al mantenimento (pure qualora percepisca redditi che non siano tali da renderlo autonomo economicamente).

 

A cura di Stefano Valerio Miranda