Con la sentenza di merito in commento il giudice del lavoro di Firenze, facendo propri alcuni principi già espressi dalla Corte di Cassazione, ribadisce alcuni importanti principi in materia di previdenza forense.
In particolare il Tribunale di Firenze in commento chiarisce che per “effettiva contribuzione, nel sistema previdenziale forense, non si intende “integrale contribuzione”, sicché anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo sia della pensione di vecchiaia che di anzianità.
Nel caso in esame l'avvocato chiedeva la rideterminazione del quantum pensionistico sostenendo che ai fini del calcolo andavano considerati anche gli anni di parziale contribuzione ed il giudice, sulla scorta del suddetto principio accoglieva il proposto ricorso.
A cura di Silvia Ventura