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giurisprudenza

Ai sensi dell’art. 4, comma 6, D.M. n. 55/2004, nel caso in cui il giudizio venga concluso con una transazione, all’avvocato va riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l’attività precedentemente svolta, e questo è pari a quello liquidabile per la fase decisionale aumentato sino a un quarto (Cass., Sez. II, Ord., 16 giugno 2023, n. 17325)

L’ordinanza in esame fa chiarezza sulle modalità di calcolo del compenso spettante all’avvocato nella ipotesi in cui il giudizio sia definito con una transazione. La corte afferma il principio secondo il quale all’avvocato, oltre al compenso maturato per l’attività precedentemente svolta, spetta un ulteriore compenso che deve essere calcolato nella misura indicata per la fase decisionale non altrimenti svolta aumentata fino ad un quarto.

Nel caso di specie, due avvocati avevano convenuto in giudizio con ricorso ex art.702 bis c.p.c. l’ex cliente per ottenere il pagamento del compenso maturato nella assistenza giudiziale e stragiudiziale.

Il tribunale adito, pur riconoscendo il diritto al compenso per gli avvocati ricorrenti, aveva determinato l’aumento loro spettante per la transazione della causa nella misura di un quarto dell’importo liquidabile per la fase decisionale.

La corte spiega che l’interpretazione dell’art.4 comma 6 D.M. 55/2014 offerta dal tribunale non risponde alla reale ratio perseguita dal legislatore ossia quella di favorire la transazione della causa; peraltro, la nuova formulazione della suindicata norma ad opera del D.M. 147/2022 conferma, anche se non era necessario, l’interpretazione scelta dal giudice di legittimità.

A cura di Fabio Marongiu