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giurisprudenza

Al difensore d’ufficio devono essere liquidate anche le spese e i compensi della fase di opposizione al decreto ingiuntivo; e ciò anche nel caso in cui il difensore decida di non difendersi in proprio in detto giudizio di opposizione ma con il patrocinio di altro avvocato (Cass., Sez. II, Ord., 26 febbraio 2024, n. 5041)

La Corte di cassazione torna ad occuparsi della liquidazione del compenso del difensore d’ufficio.

Risulta principio consolidato che al difensore d’ufficio debbano essere riconosciute le spese e i compensi per l’attività professionale svolta per il recupero del credito non andato a buon fine.

I compensi liquidabili comprendono anche la fase esecutiva, seppure infruttuosa, perché è una fase strumentale e funzionale alla fase di recupero del credito, attività presupposto per richiedere la liquidazione del compenso quale difensore d’ufficio.

Non vi è dunque motivo per escludere il compenso della fase del giudizio di opposizione atteso che trattasi di un’attività necessaria ed indispensabile per procurarsi il titolo esecutivo da azionare. La non coltivazione del giudizio di opposizione, infatti, porterebbe alla caducazione del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, il difensore d’ufficio non potrebbe richiedere la liquidazione.

Irrilevante se il difensore d’ufficio ha conferito incarico ad altro avvocato per l’opposizione giacché comunque, anche qualora si fosse difeso in proprio, avrebbe avuto diritto alla liquidazione del compenso per tale fase.

La Corte precisa che il titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo ha forza di giudicato nei confronti del debitore ma non dello Stato. Il giudice della liquidazione, dunque, provvederà con autonoma valutazione e determinerà il compenso spettante all’avvocato per questa ulteriore fase: il titolo nei confronti dello Stato è il decreto di liquidazione. Nella determinazione del compenso il giudice della liquidazione dovrà fare riferimento agli artt.82 e 116 del D.P.R. 115/2002.

Nel caso di specie, il difensore d’ufficio dell’imputato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio assistito, il quale aveva proposto opposizione.

Nel giudizio di opposizione il collega si era avvalso del patrocinio di un avvocato.

Il giudice aveva rigettato l’opposizione e condannato il cliente al pagamento delle spese.

Il difensore d’ufficio, a questo punto, aveva chiesto al GIP la liquidazione del proprio compenso ai sensi dell’art.116 D.P.R. 115/2002: il GIP, tuttavia, non aveva liquidato il compenso per il giudizio di opposizione sul presupposto che l’art.82 e 116 D.P.R. 115/2002 riguardasse solo la fase monitoria e non anche quella dell’eventuale giudizio di opposizione; in ogni caso, il difensore avrebbe potuto difendersi da solo senza conferire ad altro avvocato il mandato.

Il difensore d’ufficio aveva dunque proposto opposizione ex art.170 D.P.R. 115/2002 e il tribunale la rigettò con le medesime argomentazioni.

Il difensore d’ufficio, quindi, aveva impugnato il provvedimento di rigetto per violazione dell’art.82 e 116 D.P.R. 115/2002.

A cura di Fabio Marongiu