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giurisprudenza

Ammissibile il reclamo elettorale forense in forma collettiva (Cass., Sez. Un., 20 maggio 2021, n. 13872)

Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del contenzioso elettorale forense. Infatti a seguito delle elezioni forensi alcuni iscritti all’Ordine degli Avvocati facevano ricorso per contestare la eleggibilità di alcuni colleghi richiamando il limite del terzo mandato consecutivo quale divieto imposto ai sensi della legge n. 113 del 2017, art. 3, comma 3.
Il CNF richiamando alcuni principi di giurisprudenza amministrativa, aveva ritenuto il ricorso inammissibile in quanto “trattandosi di ricorso collettivo, se poteva dirsi rispettato il requisito, positivo, di ammissibilità (ovvero l’identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive) difettava, invece, il requisito negativo (ovvero l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, tra i reclamanti)”. In altre parole il CNF riteneva inammissibile il reclamo, sul presupposto che i ricorrenti (elettori, candidati eletti e candidati non eletti), fossero in conflitto di interessi tra di loro perché titolari di posizioni contrapposte. Al contrario, i ricorrenti sostenevano l’inesistenza di un conflitto di interessi  avendo agito per la tutela di un interesse collettivo omogeneo afferente al diritto di elettorato passivo riconosciuto in capo ad ogni avvocato iscritto all’Ordine. Ebbene la Corte di Cassazione nel richiamare una propria sentenza del 18 dicembre 2020 n. 29106, accoglie il riscorso ribadendo come il reclamo avverso i risultati delle elezioni si caratterizza “quale azione popolare” ed “a carattere neutro […] prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l’interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico-rappresentativo dei Consigli degli Ordini degli avvocati”. I giudici di Cassazione nel valorizzare il carattere pubblico dell’interesse ad agire dei singoli avvocati hanno confermato l’attribuzione in capo agli stessi di una legittimazione diffusa che prescindendo dalle diverse posizioni dei singoli elettori implica l’ammissibilità di un rimedio impugnatorio sotto forma di azione collettiva. Alla luce di tali principi, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso principale e rigettato l’eccezione di inammissibilità “non sussistendo il dedotto conflitto di interessi tra i ricorrenti”.

A cura di Brando Mazzolai