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giurisprudenza

Assolta la condizione di procedibilità anche se la parte attivante collegata da remoto non può firmare digitalmente il verbale negativo di mediazione obbligatoria (Trib. Modena, 21 gennaio 2025, n. 87)

La sentenza in questione definisce un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione promosso da parte conduttrice avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da parte locatrice per mancato pagamento di canoni, nel cui ambito viene sollevata da parte opponente eccezione di improcedibilità, adducendosi l’irregolare svolgimento della mediazione obbligatoria conclusasi con mancato accordo.

Quest’ultima sosteneva, infatti, che la parte opposta-locatrice (in qualità di creditore, onerato di avviare la mediazione) avrebbe partecipato al procedimento di mediazione con la rappresentanza sostanziale del proprio avvocato, il quale tuttavia sarebbe stato sprovvisto di idonea procura speciale sostanziale (in quanto priva di riferimento allo specifico oggetto della mediazione né contenente autorizzazione a disporre dei diritti in contesa).

Senonché, il Tribunale rileva che la procura in questione era idonea, conferendo al legale di ogni più ampio potere di legge, nessuno escluso.

Ma quel che rileva è soprattutto che il Giudice aggiunge che -anche a prescindere dall’idoneità della procura- nel verbale di mediazione era comunque espressamente attestato che il locatore era personalmente presente all’incontro di mediazione, seppur collegato da remoto presso lo studio del proprio avvocato, e che non disponendo di firma digitale non avrebbe potuto firmare il verbale.

Ebbene, al riguardo il Tribunale afferma che l’impossibilità di sottoscrivere digitalmente il verbale non inficia la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione, essendo sufficiente che il verbale sia sottoscritto dal solo mediatore; ciò in quanto, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte opposta, il verbale di mediazione è un atto del gestore del percorso, cioè del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma.

Pertanto, con la sentenza che definisce il giudizio, viene rigettata l’eccezione di improcedibilità (oltre che poi anche l’opposizione nel merito), dovendosi ritenere la condizione di procedibilità validamente assolta.

Ad avviso di chi scrive la sentenza è condivisibile e coerente con il carattere informale del procedimento di mediazione, derivando nel caso di specie l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità (anche a prescindere dalla procura sostanziale rilasciata all’avvocato, giudicata idonea, e dalla ricorrenza di un motivo che giustificasse la rappresentanza) dalla effettiva partecipazione personale della parte all’incontro (risultante dal verbale).

Tuttavia, in via generale, occorre ricordare che la regola è che i verbali (specialmente il primo e quello conclusivo) siano sottoscritti da tutti coloro che partecipano al procedimento di mediazione, e quindi in primis dalle parti, dai loro avvocati, e dal mediatore, come espressamente previsto dalla legge (cfr. D.Lgs. 2010 n. 28, artt. 8 c.6, 8-bis c.2 e 3, 8-ter c.3 e 4, 11 c.4, 12 c.1); e che quindi il mancato rispetto di tale requisito potrebbe dare adito a possibili contestazioni in ordine alla validità ed efficacia a vari fini del verbale di mediazione.

A cura di Stefano Valerio Miranda