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giurisprudenza

Assunzione di incarichi contro ex cliente: non sussiste conflitto di interessi laddove l’avvocato abbia posto in essere azioni conservative del patrimonio della nuova società amministrata ed in quanto tali del tutto corrispondenti a quelle dovute (C.N.F., Sent., 22 marzo 2022, n. 17)

Con una recente pronuncia il CNF evidenzia due importanti principi di diritto in relazione rispettivamente alla violazione del divieto di assumere incarichi nei confronti di ex clienti prima del decorso del termine biennale espressamente previsto dal NCDF e l’altro relativo alle modalità di individuazione e applicazione delle sanzioni disciplinari. Con specifico riferimento al primo dei principi appena richiamati, il CNF esclude la sussistenza della sopra citata violazioni laddove l’avvocato abbia posto in essere tutte azioni conservative del patrimonio della nuova cliente (nel caso di specie una società coinvolta in vicende riguardanti una diversa società, in passato già cliente del collega interessato dalla pronuncia in commento) ed in quanto tali del tutto corrispondenti a quelle effettivamente dovute. Quanto poi ai criteri di individuazione della sanzione da comminare viene espressamente precisato che la determinazione concreta della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico effettuato sulla base delle cornici edittali espressamente previste dalle singole norme, ma è piuttosto conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa ovvero all’eventuale sussistenza del dolo ed alla relativa intensità, al comportamento assunto dall’incolpato prima e dopo il fatto, all’assenza di precedenti disciplinari così come al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente.

A cura di Elena Borsotti

Allegato:
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