Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Attività professionale e diligenza ex art. 1176 c.c. (Cass., Sez. II, 24 maggio 2023, n. 10864)

Il dovere di diligenza dell’avvocato ex art. 1176, co. 2 c.c., impone al legale di assumersi la responsabilità della strategia processuale. Ciò in quanto l’avvocato ha la competenza tecnica per valutare la miglior linea difensiva e strategica nell’interesse del patrocinato/a. Ciò detto non è esonerato da responsabilità il legale che adotta mezzi pregiudizievoli al cliente, sebbene sollecitati dallo stesso. Di conseguenza, la consapevolezza che il professionista dovrebbe avere di scegliere mezzi e strategie inutili, o pregiudizievoli per il cliente, fa sì che lo svolgimento di un’attività assolutamente e patentemente inutile , protrattasi nel corso della lite, fa sì che il professionista non abbia alcun diritto al compenso.

A cura di Raffaella Bianconi