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giurisprudenza

Avvocati: nei casi più gravi di illeciti deontologici di norma sanzionati con la censura, la sospensione non può essere inferiore ai due mesi (C.N.F., Sent., 11 novembre 2022, n. 212).

Il CDD competente, a seguito di una serie di esposti, riteneva le condotte addebitate all’avvocato incolpato sanzionabili con la censura e, considerata la gravità delle stesse, (in applicazione dell’art. 22, comma 2, lett. B) del Nuovo Codice Deontologico), applicava la sanzione della sospensione per un mese.

Il CNF, oltre ad accogliere il ricorso dell’avvocato e a ridurre la sanzione alla sola censura, ha precisato che la sanzione applicata dal CDD doveva considerarsi comunque illegittima, in quanto di entità non prevista dall’ordinamento. Secondo il CNF (che richiama anche la sentenza Cass. n. 13237/2018), l’art. 22, comma 2, lett. B) del Nuovo Codice Deontologico, pur non precisando, per i casi più gravi di condotte sanzionate con la censura, l’entità minima della prevista sospensione – quantificata solo nel massimo di un anno –, deve interpretarsi nel senso che la stessa non possa essere inferiore ai due mesi; questo sia perché la precedente normativa stabiliva espressamente tale limite per gli stessi casi, sia perché il comma 2, lett. A) dello stesso art. 22 prevede, per i casi più gravi di condotte di norma sanzionate con l’avvertimento, la sanzione della sospensione per due mesi.

A cura di Leonardo Cammunci