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giurisprudenza

Avvocati non iscritti a Cassa Forense? Obbligo di iscrizione alla gestione separata I.N.P.S., purchè sia stato prodotto un reddito superiore ai -5.000,00- Euro e il credito previdenziale non sia prescritto. (Cass., Sez. VI, Ord., 27 gennaio 2020, n. 1827)

Con questa ordinanza la Corte di Cassazione non può che ribadire un principio giurisprudenziale dalla stessa inaugurato con la nota sentenza n. 32167/2018, secondo il quale gli Avvocati che non avevano l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense pur essendo iscritti all’Albo, dovevano comunque essere iscritti alla gestione separata I.N.P.S. in virtù del c.d. principio delle universalizzazione delle tutele.

Nondimeno, ai fini di una completa e corretta disamina della vicenda che sta riempiendo le aule di giustizia su tutto il territorio nazionale, occorre precisare che la sentenza pilota n. 32167/2018 oltre a questo principio, ne ha affermato un altro: il c.d. principio del “sottosoglia”.

In sostanza, ad avviso della Corte di legittimità, chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio occasionale della professione, in base all’art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003, gode di una fascia di esenzione per la quale non è tenuto ad iscriversi alla gestione separata I.n.p.s. qualora abbia prodotto un redditto inferiore o pari ad € -5.000,00-.

Ed i parametri per stabilire la non occasionalità della professione erano stabiliti dall’art. 22, comma 2 della Legge 576/1980 che, con una presunzione legale, stabiliva che solo al raggiungimento di una determinata soglia di reddito si potesse considerare continuo l’esercizio della professione legale. Tale soglia, però, era ben al di sopra della soglia dei -5.000,00- euro individuata dall’art. 44 comma 2, D.L. n. 269 /2003.

Per vero, ed a fortiori, lo stessa I.N.P.S. ha riconosciuto la presunzione legale in esame, in quanto con propria Circolare n. 103/2004 afferma che, in recepimento delle direttive impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il reddito di € -5.000,00- costituisce una fascia di esenzione e che, in caso di superamento di detta fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente.

In tema di gestione separata I.N.P.S., restano infine altresì ferme le numerose pronunce della Sezione VI – Lavoro della Corte di Cassazione che individuano il dies a quo della prescrizione del diritto dell’I.N.P.S. a richiedere i contributi derivanti da gestione separata, al 16 di giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. 6a-Lav. Ord., Num. 28392/2019; Cass. Civ., Sez. 6a-Lav., Ord. Num. 1828/2020).

 

A cura di Devis Baldi