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giurisprudenza

Avvocati ‘sottosoglia’ e gestione separata INPS: nessuna sanzione in caso di omessa iscrizione (Corte Cost., 22 aprile 2022, n. 104)

Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale si è pronunciata sul tema delle iscrizioni alla Gestione separata dell’INPS da parte degli avvocati del libero foro sui quali, sino all’entrata in vigore della L. n. 247 del 2012, non gravava  l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza forense.
Con propria ordinanza del 2 febbraio 2021, il Tribunale ordinario di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, ha infatti sollevato due questioni di costituzionalità.
In via principale, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense).
In via subordinata, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, nella parte in cui non prevede che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge n. 576 del 1980, decorra dalla data della sua entrata in vigore.
La prima questione viene risolta dalla Corte Costituzionale con l’affermazione della piena legittimità dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’INPS a carico degli avvocati del libero foro iscritti al relativo albo, ma non iscritti – né tenuti ad iscriversi tenuto conto della normativa ratione temporis vigente – alla Cassa di previdenza forense e dunque non obbligati al versamento del contributo soggettivo, per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge n. 576 del 1980. Trattasi invero di un istituto che risponde alla finalità, ragionevole, di realizzare l’«estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti», del tutto coerente rispetto alla tendenza dell’ordinamento previdenziale di giungere alla progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa.
La Corte Costituzionale ha invece ritenuto parzialmente fondata la seconda questione di legittimità costituzionale sottoposta alla propria attenzione.
Ha infatti ritenuto che pur essendo l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, una disposizione genuinamente di interpretazione autentica, il legislatore avrebbe dovuto tutelare il legittimo affidamento dell’avvocato con reddito o volume d’affari “sotto-soglia” che, prima dell’entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, aveva ritenuto di non doversi iscrivere alla Gestione separata dell’INPS. Nell’esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era dunque sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell’epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza in capo agli interessati. Ha pertanto ritenuto necessario integrare la censurata disposizione nel senso di  prevedere l’esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
In conclusione dunque la Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Inps imposto agli avvocati del libero foro che non siano iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie minime reddituali o di volume di affari ed ha invece sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 12, del Dl 6 n. 98/2011 nella parte in cui non prevede che questi siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

A cura di Silvia Ventura.

Allegato:
104.2022