Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Avvocato che recede dal contratto di mandato senza giusta causa e diritto al compenso (Cass., Sez. II, 25 luglio 2022, n. 23077)

Nella sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione precisa che, diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale sulle professioni intellettuali di cui all’art. 2237 c.c., l’avvocato può recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa e conserva il diritto agli onorari relativi all’attività svolta fino al momento del recesso.
La disciplina prevista per l’attività di avvocato è quindi derogatoria rispetto a quella di carattere generale contenuta nell’art. 2237 c.c.
In tal senso, continua la Corte, depone la lettura dell’art. 85 c.p.c. la cui formulazione sottintende la soluzione per cui il recesso dell’avvocato dal mandato è sempre ammesso e non è quindi necessariamente ancorato alla ricorrenza della giusta causa.
Nello stesso senso anche l’art. 7 della L. 794/1942 che, con riguardo proprio alla disciplina del corrispettivo per le cause non giunte a compimento stabilisce che “per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinuncia alla stessa il cliente deve all’avvocato gli onorari corrispondenti all’opera prestata” senza dunque operare “alcun richiamo alla necessità della giusta causa”.
Sulla stessa linea si pone infine l’art. 32 del codice deontologico forense in materia di “Rinuncia al mandato”.
Risulta quindi confermata la soluzione della libera recedibilità dal mandato ad opera dell’avvocato salvo tuttavia il risarcimento del danno di cui però il cliente deve provare l’esistenza.

A cura di Silvia Ammannati