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giurisprudenza

Avvocato radiato per aver trattenuto ingenti somme di denaro spettanti al proprio cliente. La Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza del CNF, per vizio di motivazione di cui alla nuova disciplina dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento all’apparato sanzionatorio previsto nel nuovo codice deontologico (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2017, n. 16694)

Il Consiglio dell’Ordine competente, all’esito del procedimento disciplinare, sanzionava un avvocato con la radiazione dall’albo, ritenendo provato che l’ incolpato avesse indebitamente trattenuto ingenti somme di denaro, ricevute per conto del proprio cliente e a questi destinate, a titolo di risarcimento danni, da una compagnia di assicurazione. Il CNF confermava tale decisione. Seguiva il ricorso per cassazione dell’avvocato, articolato in più motivi, uno dei quali è stato ritenuto fondato dalla Suprema Corte.

Le Sezioni Unite hanno accolto la denuncia relativa al vizio di motivazione di cui l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), prendendo a riferimento la disciplina analiticamente strutturata negli artt. 20 e 21 del nuovo codice deontologico, che consente di rapportare la sanzione alle condizioni soggettive dell’incolpato e alle circostanze in cui si sono realizzati i fatti contestati. Nella sentenza in esame viene evidenziato che il CNF “ha applicato la sanzione della radiazione, omettendo, tuttavia, di valutare, ai fini della considerazione della “gravità” della condotta, la sussistenza o meno dell’appropriazione indebita aggravata, anche in considerazione della circostanza che la professionista non è stata sottoposta a procedimento penale per i fatti contestati in sede disciplinare.” Inoltre “non è stato valutato, nella scelta della sanzione, il pignoramento della somma in contestazione presso terzi, reso possibile dal mancato occultamento della somma da parte dell’avvocato, che aveva dichiarato dove si trovava il denaro”.

Tali fatti storici andranno pertanto esaminati dal CNF, in sede di giudizio di rinvio, ai fini della scelta della sanzione disciplinare da comminare.

A cura di Francesco Achille Rossi