La Cassazione chiarisce che integra il reato di esercizio abusivo della professione assistere un soggetto in un’udienza di conciliazione giudiziale davanti al giudice del lavoro se il consiglio dell’ordine ha irrogato la sanzione della sospensione dall’attività.
Premesso che il reato di cui sopra era comunque prescritto, la Corte si pronuncia sui motivi di impugnazione della difesa.
L’Avvocato aveva impugnato il provvedimento innanzi alla Suprema Corte affidandosi a due motivi: In primo luogo riteneva che il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 61 comma 3 della legge 247/2012 (nuovo ordinamento forense) fosse sospeso; però la Cassazione ha ribadito che, essendo il fatto commesso prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, non fosse applicabile tale disciplina. In secondo luogo perché l’avvocato avrebbe assistito alla sottoscrizione di una conciliazione giudiziale, atto per la quale non è richiesta assistenza difensiva in senso stretto; la Cassazione ha però affermato che l’avvocato era munito di procura valida – e aveva comunque sottoscritto anch’egli la conciliazione – pertanto lasciando presumere nell’assistito che potesse validamente difenderlo.
Si rileva in ogni caso un contrasto giurisprudenziale tra questo ed una precedente pronuncia (n.13222/2019) nella quale la Corte aveva chiarito che l’esercizio abusivo fosse da ricondursi ad una attività continuativa ed organizzata; mentre, nel caso in esame, si sarebbe perfezionata in un unico atto istantaneo.
A cura di Simone Pesucci