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giurisprudenza

Borsa di studio per il corso per cassazionisti: non è discriminatorio il limite di età di 45 anni (Cons. St., Sez. I, Parere, 21 dicembre 2022, n. 2057)

Con il parere in oggetto, reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato ha affermato che non è discriminatorio, e dunque è legittimo, il limite massimo di età di 45 anni previsto quale requisito di partecipazione dal Bando per l’assegnazione di borse di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista pubblicato dalla Cassa Nazionale Forense.

Come rilevato dal Collegio, infatti, la clausola che pone un limite massimo di età, da un lato, non incide né sull’occupazione, né sulle condizioni di lavoro del ricorrente, afferendo esclusivamente alla possibilità di partecipare ad un bando per l’assegnazione di un beneficio economico – borsa di studio – per l’acquisizione del titolo di cassazionista, e cioè a un elemento del tutto estraneo ai requisiti per l’acquisizione del titolo e che non incide neanche in modo indiretto sullo svolgimento dell’attività professionale del ricorrente; dall’altro lato risponde ad una logica che permea il Regolamento per l’erogazione dell’assistenza della Cassa di Previdenza e Assistenza che mira a sostenere l’avvio dell’attività dei giovani professionisti iscritti alla Cassa, i quali si possono trovare in maggiore difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Si tratta dunque di una limitazione che, rispondendo ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza, è pienamente legittima in quanto rientra nella discrezionalità di cui dispone la Cassa Nazionale Forense nella scelta degli obiettivi di politica sociale da perseguire.

A cura di Giovanni Taddei Elmi