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giurisprudenza

Calcolo del termine di impugnazione che inizia a decorrere prima della sospensione feriale (Cons. St., Ad. Plen., 3 settembre 2022, n. 11)

Con la sentenza in oggetto l’Adunanza Plenaria risolve un rilevante dubbio interpretativo sollevato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in merito alla modalità di calcolo del termine lungo di impugnazione delle sentenze quando questo inizi a decorrere prima del periodo feriale di sospensione dei termini (e in particolare negli ultimi giorni del mese di luglio).

In particolare, il Giudice remittente ha chiesto se, nella suddetta ipotesi, il periodo feriale debba essere semplicemente “saltato” – così che, per esempio, in caso di sentenza di primo grado del 30 luglio, il termine di impugnazione andrebbe a scadere il 28 febbraio successivo, in quanto ultimo giorno del sesto mese successivo (senza tenere conto appunto del mese di agosto) come accade nel caso di sentenza pubblicata nel corso del periodo feriale – oppure se il periodo feriale di 31 giorni debba invece essere aggiunto alla fine dei 6 mesi, con la conseguenza che nell’esempio sopra indicato il termine di scadenza sarebbe da individuarsi nel 2 marzo successivo.

Al quesito l’Adunanza Plenaria risponde facendo propria la seconda soluzione sopra indicata e così conformandosi al costante orientamento espresso dalla Corte di Cassazione per i giudizi civili, secondo il quale il periodo di sospensione feriale è un termine a giorni (dal 1 al 31 agosto) e non a mesi sicché esso (nella misura in particolare di 31 giorni) deve essere aggiunto alla fine del sesto mese dalla data di pubblicazione della sentenza.

A cura di Giovanni Taddei Elmi