Con la sentenza n. 7402 del 20 marzo 2025, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno specificato e chiarito la procedura prescritta per la presentazione del ricorso avverso la decisione di un C.O.A. di cancellare d’ufficio un iscritto.
La fattispecie in sintesi: un C.O.A. aveva deciso per la cancellazione d’ufficio di un iscritto in ragione dell’assenza, in capo al medesimo, dei requisiti di cui all’art. 17, comma 1 L. 247/2012 (pendenza di numerosi procedimenti penali a carico dell’iscritto).
L’avvocato aveva quindi impugnato la decisione avanti il C.N.F. depositando direttamente avanti a tale organo il ricorso, poi dichiarato inammissibile proprio dal C.N.F. stesso in quanto presentato con modalità difformi da quelle richieste dall’art. 59 R.D. 37/1934 – a mente del quale, tale ricorso va proposto mediante deposito avanti il Consiglio dell’Ordine di appartenenza e non presentato direttamente al C.N.F.
A mezzo ricorso per Cassazione, l’avvocato / ricorrente ha quindi impugnato la decisione sollevando l’errore di diritto commesso dal C.N.F. nel limite in cui ha ritenuto applicabile il R.D. 37/1934 nonostante il principio della successione delle leggi nel tempo, in forza del quale deve ora considerarsi applicabile la sola norma dell’art. 17, comma 14 L. 247/2012 che testualmente recita “l’interessato può presentare ricorso al CNF entro sessanta giorni dalla notificazione”.
A sostegno della propria tesi, inoltre, il ricorrente ha argomentato il fatto che il ricorso presentato avanti il C.N.F. deve considerarsi gerarchico, per cui se il ricorso si presenta all’autorità amministrativa sovraordinata anziché a quella emanante il provvedimento, il ricorso non può essere nullo od inammissibile.
Le Sezioni Unite, all’esito di una compiuta motivazione, hanno rigettato il ricorso.
In primo luogo, hanno precisato che la decisione del C.N.F. ha funzione giurisdizionale, richiamando le norme dettate in tema, in particolare:
- l’avvocato cancellato ha il diritto di presentare ricorso al C.N.F. entro sessanta giorni dalla notificazione (art. 17, comma 4 L. 247/2012);
- a sua volta, l’art. 36, comma 1 L. 247/2012 delinea l’ambito di competenza del C.N.F., chiarendo che “la funzione giurisdizionale si svolge secondo le disposizioni dagli articoli 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37”;
- l’art. 36, comma 6 L. 247/2012 inoltre precisa che gli interessati ed il P.M. possono impugnare le decisioni del C.N.F. entro 30 giorni dalla notifica alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
- l’art. 59 R.D. 37/1934 prevede che il ricorso al C.N.F. è presentato negli uffici del C.O.A. che ha emesso la pronuncia e deve contenere i motivi del ricorso, corredato della pronuncia impugnata notificata.
All’esito di questa ricostruzione normativa, le Sezioni Unite concludo che il ricorso presentato al C.N.F. contro la decisione di cancellazione:
- avvia un procedimento giurisdizionale;
- il C.O.A. è l’ente incaricato del procedimento, vantando un prioritario interesse alla conservazione perché la persistente applicabilità dell’art. 59 R.D. 37/1934 deriva da una precisa ed espressa scelta della L. 247/2012
- una volta depositato il ricorso presso il C.O.A., spetta a quest’ultimo avviare le fasi successive (tra cui, trasmissione dell’impugnazione al C.N.F., competente per la decisione).
Pertanto, il C.N.F. è quindi l’organo giurisdizionale competente a decidere sul reclamo, in particolare sulla cancellazione dall’Albo professionale.
Il deposito presso gli uffici del C.O.A. equivale alla notificazione del reclamo al medesimo: per cui, entro i termini assegnati per l’impugnazione, il ricorso deve essere depositato presso il C.O.A. o notificato a quest’ultimo.
In conclusione, quindi, il deposito del reclamo direttamente avanti il C.N.F. non comporta “l’intempestività del ricorso ove tale attività si accompagni, anche in un momento successivo purché nei termini per la proposizione del gravame, al deposito (o alla notifica) al Consiglio dell’Ordine”.
Rilevato che il ricorrente non aveva fatto nulla di quanto necessario – depositare nei termini il reclamo al C.O.A. -, le Sezioni Unite rigettano il ricorso, condannando altresì il ricorrente a pagare il doppio del C.U.
A cura di Andrea Goretti