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giurisprudenza

Cassa Forense e contributo integrativo minimo: le ragioni della mancata approvazione della sua sospensione per l’anno 2023 (TAR Lazio, Roma, Sez. V, 13 dicembre 2023, n. 18854)

Con la sentenza in oggetto il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla Cassa Nazione di Previdenza e Assistenza Forense contro la mancata approvazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia, della delibera adottata dalla stessa Cassa Forense avente a oggetto la sospensione anche per l’anno 2023 del contributo integrativo minimo.

Nella motivazione della sentenza il Giudice amministrativo, dopo aver riepilogato le tipologie e le funzioni dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa Forense (soggettivo, integrativo e di maternità), ha affermato che la mancata approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della sospensione anche per l’anno 2023 del contributo integrativo minimo è legittima in quanto la riforma previdenziale in corso di approvazione – in ragione della quale la Cassa ha proposto la sospensione in questione – potrebbe non entrare in vigore in tempo utile e comunque, come evidenziato dagli stessi Ministeri, laddove attuata detta sospensione determinerebbe effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in termini di minori entrate contributive, emergendo una situazione di squilibrio prospettico della gestione nel lungo periodo. Di talché, come evidenziato dai Ministeri, appare poco prudente e inopportuno sospendere la riscossione della misura minima del contributo integrativo.

Né, secondo il TAR, tale valutazione dei Ministeri vigilanti risulta esorbitante rispetto ai loro poteri, in quanto il controllo esercitato dai Ministeri sulla Cassa Forense non è meramente formale, ben potendo assumere carattere pregnante e diretto in ragione dell’inalterato carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta dalla Cassa Forense pur dopo la sua trasformazione in fondazione con personalità di diritto privato, dovendo i Ministeri perseguire il fine di assicurare la miglior gestione dell’Ente e la migliore erogazione delle prestazioni in favore degli iscritti.

Infine, secondo il Giudice amministrativo, la sospensione del contributo integrativo minimo non si giustifica neppure in considerazione del fatto che la sua riscossione anche nei confronti degli iscritti che sono al di sotto della soglia di volume di affari corrispondente all’importo del solo contributo integrativo minimo sarebbe contraddittoria rispetto alla ratio di tale istituto che per sua natura è reversibile nei confronti del cliente degli avvocati, tanto che la stessa Cassa Forense ha prospettato la possibilità di una sua soppressione definitiva. La riscossione dei contributi minimi è infatti prevista dall’art. 11, comma 3, L. 576/1980 e dall’art. 21, comma 9, L. 247/2012, sicché sarebbe illegittimo qualsiasi progetto di una loro totale abolizione da parte della Cassa Forense e, a fortiori, è illegittima qualsiasi previsione di sospensione o esonero della stessa non motivata da esigenze particolari e temporanee.

 Avv. Giovanni Taddei Elmi