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giurisprudenza

Cassa Forense non può sanzionare l’avvocato che omette la comunicazione dei redditi professionali senza preventiva contestazione (Cass., Sez. Lav., 23 agosto 2020, n. 17702)

La sentenza in esame ha ad oggetto la legittimità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per omessa comunicazione dei redditi professionali.

La Corte di Cassazione afferma il principio secondo il quale il potere di adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio, potere attribuito agli enti privatizzati ex art. 4 comma 6 – bis D.L. n. 79/1997, è da ritenersi circoscritta alla commisurazione delle sanzioni irrogabili in relazione alle varie tipologie di illecito non potendo derogare alla normativa relativa al procedimento disciplinato dalla L. n. 689/1981.

Detta normativa, agli artt. 13 e 14, prevede che la pretesa sanzionatoria non possa ritenersi validamente esercitata in assenza di accertamento e preventiva contestazione.

Nel caso di specie, un avvocato è stato sanzionato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per omessa comunicazione dei redditi professionali. Tribunale e Corte di Appello hanno dichiarato la illegittimità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall’ente per omessa contestazione dell’addebito.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata tenuto conto che l’art. 18 della L. n. 576/1980 non disciplina il modo di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’omessa o infedele comunicazione, pertanto, ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. n. 689/1981, era necessario procedere con la previa contestazione dell’addebito.

A cura di Fabio Marongiu