Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Chiarimenti sulla violazione del dovere di riserbo e segreto professionale (C.N.F, Sent., 22 gennaio 2024, n. 4).

Un avvocato veniva sanzionato dal CDD competente per la violazione del dovere di riserbo e segreto professionale, per avere, nell’ambito di un giudizio di divisione ereditaria, rivelato fatti dei quali lo stesso era a conoscenza per aver difeso anni addietro la controparte, sorella della sua assistita.

Il CNF, nel rigettare tutti i motivi di ricorso avanzati dall’avvocato, ha chiarito con la sentenza in commento alcuni importanti aspetti relativi all’illecito di cui all’art. 28 del CDF:

– è irrilevante che il mandato venga affidato da persona diversa dalla parte assistita – nel caso di specie dal padre, unico soggetto con cui l’avvocato aveva in passato interloquito: il segreto deve essere mantenuto su tutte le notizie di cui l’avvocato venga a conoscenza durante l’espletamento del mandato, a prescindere dalle modalità con cui vengano apprese e dal soggetto che le riferisca, sia che riguardino il cliente, sia che riguardino la parte assistita, ove esse non coincidano;

–  l’illecito sussiste anche nel caso in cui la rivelazione delle informazioni riservate avvenga su “richiesta” (per quanto insistente e ripetuta) dell’attuale parte assistita e anche quando essa costituisca una reazione a una “provocazione” della controparte: l’avvocato, in quanto libero professionista che opera in autonomia e indipendenza, è il solo responsabile del contenuto dei propri atti e deve essere consapevole della rilevanza anche deontologica dei suoi comportamenti;

– per lo stesso motivo, è irrilevante che le notizie siano riferite (o “ricordate”) all’avvocato dall’attuale parte assistita: se, come nel caso di specie, si tratta di informazioni già note al professionista in ragione del precedente mandato, lo stesso deve astenersi dal farne menzione;

– parimenti irrilevante è che le informazioni siano già conosciute dai soggetti ai quali vengono riferite – nel caso di specie essendo relative alla stessa parte destinataria o comunque alla famiglia della stessa – se non altro nel momento in cui, come nel caso di specie, le stesse siano utilizzate nell’ambito di un procedimento e dunque abbiano come destinatario anche il Giudice;

– non rileva neanche che le frasi siano o meno “offensive”, in quanto l’illecito in questione prescinde dall’offensività delle informazioni, sanzionandosi l’oggettiva violazione del segreto professionale a prescindere al danno arrecato;

– l’illecito, infine, sussiste anche nel caso in cui le informazioni rivelate siano, come nel caso di specie, del tutto generiche.

A cura di Leonardo Cammunci