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giurisprudenza

Coccarda e stringa grafica sulla sentenza fanno desumere l’apposizione della firma digitale ad opera del giudice (Cass., Sez. I, Ord., 29 aprile 2021, n. 11306)

La pronuncia in commento trae origine dal ricorso per cassazione presentato da un cittadino extracomunitario avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva rigettato l’impugnazione da lui proposta avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria, dal medesimo domandate.

Oltre a denunciare la violazione della normativa in materia, come primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c. c.1 n. 4, la nullità della sentenza per mancanza/insufficienza della sottoscrizione in calce alla sentenza da parte del presidente del collegio così come da parte del giudice relatore.

La Corte, pur accertando la violazione della normativa in materia e dunque accogliendo il ricorso, dichiara infondato il suddetto primo motivo.

Rileva, infatti, che nel caso di specie la sentenza impugnata è stata redatta dalla Corte d’Appello di Venezia in formato elettronico e sottoscritta digitalmente sia dal giudice relatore sia dal presidente del collegio.

Ciò si desume, fino a querela di falso (ex art. D.Lgs. n. 82 del 2005, Codice dell’amministrazione digitale; cfr. Cass. n. 15074/2017), dalla riscontrata presenza della coccarda e della stringa apposte su ogni pagina della copia analogica del documento informatico con cui è stata redatta la sentenza impugnata.

Infatti, dalle specifiche tecniche di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 si desume che, in caso di mancanza della firma digitale, il sistema informatico impedisce il deposito telematico del documento e comunque non genera la copia recante i segni grafici attestanti la presenza di una firma digitale (coccarda e stringa).

Pertanto, la Corte rigetta il motivo, ribadendo che la sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art. 15 D.M. cit., non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l’applicabilità al processo civile e ai documenti informatici nell’ambito dello stesso emanati del c.d. Codice dell’amministrazione digitale (cfr. Cass n. 22871/2015).

A cura di Stefano Valerio Miranda