Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito (C.N.F., Sent., 21 ottobre 2024, n. 373).

Nel procedimento disciplinare in esame il CDD territorialmente competente aveva condannato un Avvocato, con la sanzione della censura, per non aver assolto i propri obblighi di pagamento nei confronti di un Notaio. Più specificatamente, il Giudice di Pace competente aveva condannato l’Avvocato al pagamento delle somme dovute al Notaio e l’inadempimento da parte del professionista legale era continuato anche dopo la citata sentenza costringendo il creditore ad effettuare vari tentativi di esecuzione forzata, tutti andati rimasti senza esito positivo.

L’integrale adempimento avveniva solamente alcuni anni dopo, successivamente alla notifica del capo di incolpazione, con la stipula di un accordo transattivo.

Investito della decisione, il CNF conferma la condanna già inflitta dal CDD fornendo le seguenti motivazioni:

1) si conferma l’orientamento secondo cui “commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’Avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’Avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari”. Il comportamento dell’Avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico e civile o morale;

2) l’assenza di danno (anche nell’ipotesi estrema di un’integrale soddisfazione del creditore comprensivo degli interessi dovuti) non è sufficiente ad escludere il rilievo deontologico della condotta. Infatti: “l’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subito dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge” (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 26 settembre 2022);

3) la determinazione della sanzione disciplinare “è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento dell’attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato” (Consiglio Nazionale Forense,sentenza n. 255 del 30 dicembre 2021) e quindi, da questo punto di vista, appare congrua la sanzione già individuata dal CDD.

A cura di Devis Baldi