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giurisprudenza

Compensi avvocato: i parametri minimi sono inderogabili da parte del Giudice (Cass., Sez. II,19 aprile 2023 n. 10466)

La sentenza trae origine dalla pronuncia con cui il Tribunale di Roma, respingendo l’appello, aveva confermato la sentenza del giudice di pace che, annullata una cartella di pagamento volta alla riscossione di sanzioni stradali per l’importo di €. 1770,83, aveva poi liquidato a titolo di spese € 300,00.

Il Giudice di appello aveva ritenuto congrua la liquidazione fatta dal Giudice di Pace in considerazione della ripetitività e semplicità della causa e della possibilità della parte di difendersi personalmente.

La decisione viene impugnata in Cassazione per tre motivi, dei quali viene accolto solo il primo dalla Suprema Corte.

La Corte si sofferma sul tema della derogabilità o meno dei valori tabellari minimi fissati dal nuovo testo dell’ art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, che ora dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

In virtù di detta disposizione regolamentare, afferma la Corte, per le spese processuali e i compensi professionali non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi, e ciò per specificare con chiarezza l’inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti.

Tale previsione viene  valorizzata dalla Corte quale strumento per garantire una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell’interesse del cliente.

La censura viene quindi ritenuta dalla Suprema Corte fondata, avendo il Tribunale ritenuto congrue, a titolo di spese processuali somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dalle vigenti disposizioni normative.

La sentenza viene quindi cassata con rinvio al Tribunale.

A cura di Corinna Cappelli