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giurisprudenza

Compenso avvocato: il valore della controversia su cui si opera la liquidazione dei compensi, quando la prestazione professionale è svolta per più gradi di giudizio da due difensori di cui uno rinuncia al mandato prima della definizione della lite, è quello cristallizzato nell’ultima decisione (Cass., Sez. II, Sent., 26 maggio 2025, n. 14021)

La sentenza in commento concerne la determinazione del compenso dell’avvocato quando l’attività professionale è stata eseguita in momenti differenti con l’alternarsi di differenti normative applicabili per la relativa liquidazione.

Una prima questione affrontata concerne l’individuazione dei riferimenti normativi da utilizzare per la determinazione del compenso e la Corte di cassazione afferma che il compenso dell’avvocato presuppone un corrispettivo unitario ancorché la prestazione si sia svolta in più momenti in cui trovavano applicazione normative differenti: si deve avere riguardo all’attività professionale complessivamente prestata. Nel caso di specie l’incarico era terminato con la rinuncia al mandato e non quando era intervenuta la decisione del contenzioso. La rinuncia al mandato era datata 2009, pertanto, doveva farsi riferimento alle tariffe professionali di cui al D.M. 127/2004 e non al D.M. 140/2012.

Una seconda questione considerata concerne la determinazione del compenso sul decisum e non sul deductum: la Corte di cassazione afferma che il valore della lite, quando la prestazione è stata eseguita per più gradi di giudizio, è quello risultante dall’ultima decisione. Ciò per evitare che, quando la parte è assistita da più difensori, si giunga a riconoscere un compenso differenziato per i due avvocati determinato dal momento in cui cessi l’incarico di uno dei due: l’esito della causa è unico.

Infine, la Corte afferma che il compenso dell’avvocato, in assenza di accordo scritto tra le parti, è determinato dal giudice sentito il parere dell’associazione professionale di riferimento. Il giudice non è vincolato al parere di congruità dell’ordine, tuttavia, quando il compenso è individuato tra un minimo ed un massimo, detto parere rappresenta per il giudice un punto di riferimento essenziale. Ciò quando le tariffe individuano un valore minimo e un valore massimo.

A cura di Fabio Marongiu