Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Compenso professionale: il ritardo nel pagamento comporta l’applicazione degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. (Cass., Sez. II, Ord., 10 giugno 2025, n. 15527)

In questa sentenza la Suprema Corte, oltre a ribadire il principio secondo il quale, in caso di ritardo nel pagamento dei compensi professionali, gli interessi devono essere calcolati dalla data della messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), chiarisce anche la natura degli interessi da applicare.
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 1284 comma 4 c.c., secondo il quale “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, ciò che rileva è che il pagamento venga effettuato nel contesto di una transazione commerciale, caratterizzata quest’ultima dalla presenza di prestazioni consistenti -anche non esclusivamente, purché prevalentemente – nella consegna di merci o nella prestazione di servizi. Il sintagma “transazione commerciale” deve essere riferito, non soltanto a contratti tipici come la compravendita e l’appalto, ma anche a tutti quei contratti tipici quali la somministrazione, il contratto d’opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l’agenzia, oltre che a quei contratti atipici che prevedono una prestazione di dare o di facere contro il pagamento di un prezzo.
Questo porta a ritenere che la categoria di contratti (transazioni commerciali), cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo. Per queste considerazioni, la misura degli interessi cosiddetti ultralegali è da considerarsi applicabile anche ai contratti d’opera professionale, quali quelli tra avvocato e cliente.

A cura di Lisa Scarinzi