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giurisprudenza

Comunicare con il cliente tramite sms? Si può! (C.N.F., Sent., 20 febbraio 2021, n. 28)

Secondo il CNF non viola alcuna disposizione deontologica l’Avvocato che, nominato difensore d’ufficio, informa tramite sms la persona sottoposta a procedimento penale di prendere rapidamente contatti con lui per evitare di incorrere nelle preclusioni tipiche del processo penale.

L’uso degli sms, afferma il CNF, rappresenta una consuetudine quale sistema corrente e veloce di comunicazione e non può integrare di per sé una violazione delle norme deontologiche, ed in particolare dell’art. 9 del NCDF.

La messaggistica, infatti, costituisce ormai un vero e proprio metodo di comunicazione, avente valore legale che, per di più, fornisce anche una valida prova nel processo. Tale considerazione è stata già espressa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 49016/2017, secondo la quale gli sms non sono che la memorizzazione di fatti storici e quindi devono considerarsi alla stregua della prova documentale.

In ogni caso gli sms inviati dal Collega incolpato, di esigua quantità, sono cessati non appena l’Avvocato è stato messo al corrente della nomina del difensore di fiducia.

Le suddette condizioni privano, dunque, gli sms del requisito della molestia, in quanto finalizzati esclusivamente ad informare la destinataria dell’urgenza di attivarsi per evitare preclusioni e tutelarla al meglio.

Il CNF ribalta, pertanto, la decisione del CDD, annullando il provvedimento che aveva punito l’Avvocato con la sanzione della censura.

Medesime conclusioni per l’addebito relativo alla richiesta del compenso, ritenuta legittima e rispettosa dei parametri di legge.

A cura di Costanza Innocenti