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giurisprudenza

Con il processo telematico è ancora necessario produrre il fascicolo di parte in appello (Cass., Sez. II, 9 aprile 2022 n. 14534)

La II Sezione della Suprema Corte con la sentenza n. 14354/2022 ha affrontato una serie di questioni ritenute di “massima importanza” alla luce della telematizzazione del processo civile, in particolare con riferimento al giudizio di appello.

La fattispecie trattata può così riassumersi: gli attori vittoriosi in primo grado si vedevano appellare la sentenza che veniva integralmente riformata dalla Corte d’Appello la quale rilevava che gli attori, una volta costituitisi, non avevano depositato il fascicolo di I grado (telematico) in cui erano presenti tutti i documenti che avevano fondato la decisione del Tribunale. La Corte d’Appello, inoltre, rilevava che nessun’altra parte costituita aveva depositato il fascicolo per cui ne derivava un’impossibilità per la Corte di verificare la fondatezza della pretesa attorea.
I soccombenti (vittoriosi in primo grado) proponevano ricorso per Cassazione affidato ad un motivo principale: motivando la propria decisione in forza dell’omessa produzione del fascicolo di I grado, la Corte d’Appello non ha considerato che l’appellante, assumendo la veste di attore, deve dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame – nei termini affermati dalle SS. UU. 28498/2005 e 3033/2013; per cui è onere dell’appellante chiedere l’acquisizione del fascicolo di controparte / fascicolo di I grado e se ciò non avviene subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte quando questo contenga documenti a lui favorevoli.

La II Sezione, passata in rassegna la giurisprudenza e la dottrina sulla materia, ricorda che Cass. 16506/2019 ha tentato un primo superamento della differenziazione tra fascicolo d’ufficio (telematico) e fascicolo di parte (telematico) ricordando che nel processo telematico i fascicoli di parte sono destinati ad essere appresi al fascicolo d’ufficio in quanto una volta depositati i documenti rimangono dove sono stati inseriti.

Sulla scia, quindi, di tale pronuncia la II Sezione si pone il problema del superamento della distinzione tra fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte laddove si proponga appello avverso una sentenza, soprattutto se una parte della documentazione è in cartaceo ed un’altra parte in digitale: una soluzione, come ritiene la Suprema Corte, potrebbe essere quella di rivisitare in chiave moderna e funzionale la citata differenziazione.

Pertanto, all’esito di un lungo ed articolato ragionamento, ha disposto la trasmissione del procedimento al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite affinché venga data risposta ai seguenti quesiti:
“- se l’adozione del processo telematico, che prevede la creazione di un unico fascicolo e non contempla l’ipotesi del ritiro dei documenti in esso contenuti, comporti l’abbandono della distinzione tra fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte di cui agli artt. 168 e 169 c.p.c., artt. 72, 73, 74, 75, 76 e 77 disp. att. c.p.c.;
– se ciò determini il superamento della posizione interpretativa, fatta propria da questa Corte con le pronunzie delle sezioni unite n. 28498/2005 e n. 3033/2013, secondo cui l’appellante “subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice d’appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare”;
– se tale superamento valga solo per le cause ove i documenti sono contenuti nel c.d. fascicolo informatico ovvero se – al fine di evitare irragionevoli differenze di trattamento – valga anche per cause ove i documenti siano ancora presenti in formato cartaceo nel fascicolo di parte.”

A cura di Andrea Goretti