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giurisprudenza

Condannata alle spese la P.A. che adotta il provvedimento nelle more del giudizio avverso il silenzio (Cons. St., Sez. IV, 12 luglio 2024, n. 6262)

Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato ha confermato la condanna alle spese di giudizio comminata in primo grado dal TAR Marche a carico di un’Amministrazione comunale che, nelle more del giudizio avverso il silenzio inadempimento introdotto dal privato, aveva adottato il provvedimento finale (di diniego dell’istanza del privato) causando così la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio.

Secondo l’Amministrazione comunale appellante, il TAR, avendo dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per essere intervenuto nelle more del giudizio il provvedimento (di diniego) richiesto dal privato, avrebbe dovuto compensare le spese di lite, non configurandosi la soccombenza, neppure virtuale, della stessa Amministrazione e dovendosi anzi ritenere inammissibile il ricorso del privato in quanto relativo alla materia della pianificazione urbanistica nella quale non è configurabile il silenzio inadempimento.

Al contrario il Consiglio di Stato ha rilevato che la decisione del TAR di condannare l’Amministrazione comunale alle spese di giudizio rientra nell’ambito della discrezionalità che la giurisprudenza riconosce al Giudice amministrativo a proposito della regolamentazione delle spese di lite e che trova solamente il limite di non poter condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi. Limiti questi che nella specie non risultavano superati.

A cura di Giovanni Taddei Elmi