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giurisprudenza

Corrispondenza riservata: divieto di produzione in giudizio e perdita della natura riservata (C.N.F. Sent., 25 giugno 2023, n. 20)

La pronuncia in commento ha ad oggetto il procedimento disciplinare avviato nei confronti di un avvocato a cui erano stati contestati due capi di incolpazione:

–        Violazione degli artt. 9, 19 e 48 n. 1 NCDF per aver prodotto in giudizio una email contenente una proposta transattiva;

–        Violazione degli artt. 9, 19 e 48 n. 3 NCDF per aver consegnato alla cliente la propria lettera classificata “riservata e personale” ed inviata al collega unitamente alla risposta da questi ricevuta.

Il Consiglio Nazionale Forense viene adito per la riforma della pronuncia del CDD competente che aveva ritenuto l’avvocato responsabile della violazione del dovere deontologico di non produrre corrispondenza riservata posto a tutela del principio di collaborazione tra colleghi.

Tra i motivi di impugnazione il ricorrente sostiene:

–        Quanto al primo capo di incolpazione che il comportamento tenuto non implicasse una violazione dei doveri deontologici in quanto la email prodotta in giudizio era riferita a diverso procedimento, pur pendente tra le medesime parti, e non avrebbe comunque avuto natura transattiva;

–        quanto al secondo capo di incolpazione secondo il ricorrente la lettera consegnata alla cliente avrebbe perso la qualificazione riservata essendo stata per prima consegnata dall’avvocato di controparte anche al proprio assistito.

Secondo il CNF, il motivo relativo al promo capo di incolpazione non è accoglibile in quanto la corrispondenza scambiata tra colleghi, classificata come riservata, non può essere prodotta indipendentemente dal fatto che si riferisca a diverso giudizio pendente tra le parti in quanto la norma prevede uno specifico divieto avente carattere generale e che trova applicazione a prescindere dall’oggetto e dal contenuto della missiva.

Il divieto di produzione in giudizio è posto a tutela del principio di affidabilità e lealtà nei rapporti professionali e vige indipendentemente dagli effetti processuali conseguenti alla produzione della corrispondenza. La mera produzione, infatti, vale a ledere il principio di leale collaborazione tra colleghi.

Viene invece accolta l’impugnazione relativamente al secondo capo di incolpazione. Secondo il CNF, infatti, sussistevano valide ragioni per ritenere che la lettera consegnata dal ricorrente alla propria cliente avesse perso la natura riservata essendo emerso, a seguito di consulenza tecnica di parte, che la comunicazione fosse stata fin dall’origine inviata dall’avvocato di controparte anche al proprio assistito.

A cura di Sofia Lelmi

Allegato:
20-2023